Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical comparison with first-instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to critically compare its civil rulings with the contested criminal judgment. The court rejected this, noting the appellate judge properly identified evidentiary elements regarding the civil wrong within the specific scope of the extinguished criminal offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appellate court's confirmation of civil liability is valid if it adequately identifies probative elements linking the defendant to the harm, even when the criminal offense is extinguished by prescription, without requiring a critical confrontation with the first-instance judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLI PIETRO PAOLO nato il 18/10/1964 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Paolo Nicolì avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico, denunciando una carenza di motivazione in merito alla conferma delle statuizioni civili senza alcun confronto critico con la sentenza impugnata (cfr. pagina 7 della sentenza) che, alla luce del perimetro valutativo riservato al giudice dell'impugnazione penale a seguito dell'estinzione per.prescrizione del reato, come definito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 182 del 2021 e del canone di giudizio proprio della causalità dell'illecito civile ("più probabile che non"), ha adeguatamente individuato, richiamando per relationem anche la ricostruzione contenuta nella sentenza di primo grado, gli elementi probatori da cui ha desunto l'ascrivibilità al ricorrente del fatto illecito produttivo di danno subito dalla parte civile.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.