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Ordinanza — n. 31083/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being inadmissible due to mere factual complaints without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31083/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Aronica inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment from Palermo, arguing against the court's factual findings. The court rejected the appeal because it relied solely on mere complaints regarding facts already thoroughly examined and dismissed with correct legal arguments in the lower decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it rests exclusively on mere complaints regarding facts already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints Court of Cassation second instance judgment procedural inadmissibility censura formulata in modo carente censura costituzionale indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARONICA FRANCESCO nato a ALCAMO il 25/08/1951 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Aronica avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su un unico motivo costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere - .nsore Il Presi ente