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Ordinanza — n. 31082/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31082/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31082/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Barone Donato, nato a Bari il 13/05/1982 avverso la sentenza del 27 maggio 2022 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per il reato di evasione non è ammissibile in quanto manifestamente infondato. In particolare, con i primi due motivi di ricorso la difesa prospetta la concreta inoffensività della condotta con conseguente richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31082/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta, tuttavia, di doglianze che non solo presuppongono una valutazione in punto di fatto, che è preclusa in sede di legittimità, ma che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato (cfr. p. 4 della sentenza) e che ostano all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (cfr. p. 5 della sentenza con riferimento alla ritenuta abitualità della condotta). Con il terzo motivo di ricorso la difesa lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione allontanamento malgrado rischio di persecuzione elusione fiscale domanda d'asilo tardiva espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
4 della sentenza) e che ostano all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Barone Donato, nato a Bari il 13/05/1982 avverso la sentenza del 27 maggio 2022 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per il reato di evasione non è ammissibile in quanto manifestamente infondato. In particolare, con i primi due motivi di ricorso la difesa prospetta la concreta inoffensività della condotta con conseguente richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Si tratta, tuttavia, di doglianze che non solo presuppongono una valutazione in punto di fatto, che è preclusa in sede di legittimità, ma che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato (cfr. p. 4 della sentenza) e che ostano all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (cfr. p. 5 della sentenza con riferimento alla ritenuta abitualità della condotta). Con il terzo motivo di ricorso la difesa lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen.

Anche tale doglianza risulta manifestamente infondata: la sentenza impugnata risulta sul punto immune da censure, avendo correttamente fatto applicazione della legge e della consolidata giurisprudenza di legittimità alla luce delle quali, ai fini dell'integrazione della predetta attenuante, è necessario che l'agente si rechi spontaneamente presso un istituto carcerario ovvero si consegni all'autorità di pubblica sicurezza (cfr. p. 5 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023