Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding emergency procedural rules and legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Vincenzo Corna inadmissible, ruling that the grounds were manifestly unfounded. The appellant argued against a second-instance judgment regarding the qualification of his conduct under criminal law and emergency procedural rules. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was free from defects and the appellant merely dissented without addressing the specific legal requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23-bis della legge n. 176 del 2020; Art. 337 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it rests on manifestly unfounded grounds, particularly when the lower court's motivation is immune from defects and the appellant fails to substantiate their arguments beyond mere dissent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMA VINCENZO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 24/07/1989 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Corna avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi manifestamente infondati per il seguente ordine di ragioni:
1) quanto al primo motivo, si rileva che la disciplina emergenziale applicabile ai giudizi di appello è quella prevista dall'art. 23-bis della legge n. 176 del 2020 e che, nel caso in esame, il ricorrente ha riferito di avere comunicato esclusivamente il sopravvenuto stato di detenzione senza, tuttavia, chiedere la trattazione orale;
2) quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata a pagina 4 argomenta, con motivazione immune da vizi, completamente ignorata dal ricorrente, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 337 cod. pen.; quanto al terzo motivo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte che ravvisa un concorso formale di reati nella condotta di chi, come nella fattispecie in esame, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (cfr.
Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771); quanto al quarto motivo, la sentenza impugnata (pagina 4), con motivazione immune da vizi, rispetto alla quale il ricorrente si limita ad opporre un mero dissenso, ha argomentato in merito alla esclusione della particolare tenuità del fatto. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gi