Cassation appeal dismissed as merely reproducing already examined and rejected arguments regarding surveillance evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Cioffi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's arguments were merely a reproduction of a previously examined and rejected criticism concerning video surveillance footage and witness testimony. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new legal grounds to warrant further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cioffi Giuseppe, nato a Benevento il 25/11/1994 avverso la sentenza del 15/12/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Cioffi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo meramente riproduttivo di analoga censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda la ricostruzione delle prove a carico, consistite nelle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato nelle strade di Cervinara e nel riconoscimento dell'imputato da parte del teste di P.G. escusso in dibattimento); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno