Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of lower court's factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised merely reproduced arguments already fully examined and rejected by the lower courts. The appellant, De Santis Marco, challenged a conviction for robbery, but his claim regarding responsibility was deemed redundant given the established evidentiary evaluation. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine for the fault in raising inadmissible grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already examined and rejected by the lower courts with correct reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS MARCO nato a PRIVERNO il 17/07/1980 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 27 giugno 2022 confermava la pronuncia del Tribunale di Frosinone emessa in data 26 settembre 2014, che aveva condannato De Santis Marco alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di rapina. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti indicati a p.3 e relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il C nsigliere estensor Il Presidente