Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of review lacked concrete specificity regarding sentencing. The appellant argued for a violation of motivation rules, but the court found the appeal manifestly unfounded since sentencing falls within the trial judge's discretion unless arbitrary. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds of review are generic, lack concrete specificity, or are manifestly unfounded, particularly when the alleged error concerns the exercise of the trial judge's discretion in sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINNATO NICOLA nato a CANTU il 28/11/1972 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; .
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 12 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 12 febbraio 2020, che aveva condannato Spinnato Nicola alla pena ritenuta di giustizia perchè ritenuto colpevole del reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena, è privo di concreta specificità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 3 sulla gravità della condotta tenuta dall'imputato e sui numerosi precedenti penali a suo carico per reati contro il patrimonio, a conferma della negativa personalità dello stesso) e, in ogni caso, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, per assolvere l'obbligo di motivazione, sarebbe stato sufficiente il riferimento alla congruità della stessa (v.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il C nsigliere esten Il Pres