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Ordinanza — n. 31073/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31073/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31073/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: WAABACH ABDELHAMID nato il 25/12/2001 OUADDOUH YAHYA nato 11 11/11/1999 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; La Corte di Appello di Genova con sentenza emessa in data 12 luglio 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Imperia del 18 gennaio 2022, che aveva condannato di Ouaddou Yahya e Waabach Abdelhamid alle pene di legge in quanto ritenuti colpevoli del reato di rapina. Ritenuto che il primo motivo del ricorso di Ouaddou, con il quale si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'imputato quale autore della condotta anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e valorizzate a p. 5 della impugnata sentenza; ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche è reiterativo di doglianze adeguatamente valutate dal giudice di appello a p. 6; va ricordato inoltre che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; ritenuto che il primo motivo del ricorso di Abdelhamid Waabach è manifestamente infondato in quanto offre una lettura alternativa delle risultanze probatorie, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa, non deducibile dinanzi a questa corte; considerato che le altre doglianze con le quali si contestano aspetti relativi al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31073/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590) come correttamente valutato dal giudice di appello a p. 6; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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obbligo di articolare le censure censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali dubbio circa il carattere di infrazione obbligazione alternativa dubbi sull'imparzialità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: WAABACH ABDELHAMID nato il 25/12/2001 OUADDOUH YAHYA nato 11 11/11/1999 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Genova con sentenza emessa in data 12 luglio 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Imperia del 18 gennaio 2022, che aveva condannato di Ouaddou Yahya e Waabach Abdelhamid alle pene di legge in quanto ritenuti colpevoli del reato di rapina. Ritenuto che il primo motivo del ricorso di Ouaddou, con il quale si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'imputato quale autore della condotta anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e valorizzate a p. 5 della impugnata sentenza; ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche è reiterativo di doglianze adeguatamente valutate dal giudice di appello a p. 6; va ricordato inoltre che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; ritenuto che il primo motivo del ricorso di Abdelhamid Waabach è manifestamente infondato in quanto offre una lettura alternativa delle risultanze probatorie, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa, non deducibile dinanzi a questa corte; considerato che le altre doglianze con le quali si contestano aspetti relativi al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590) come correttamente valutato dal giudice di appello a p. 6; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

\L Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro.cessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d