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Ordinanza — n. 31072/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31072/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31072/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVAIA LAURA nato il 11/03/1995 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; . La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 14 aprile 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento emessa in data 13 maggio 2021, che aveva condannato Savaia Laura alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole del reato di tentata rapina aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione risulta manifestamente infondato posto che reitera doglianze già esposte dinanzi alla corte di appello e da questa valutate circa l'utilizzabilità nel presente procedimento di dichiarazioni rese da soggetti di nazionalità straniera ritualmente acquisite; considerato peraltro che la valenza probatoria va valutata anche alla luce dei diversi elementi circa la responsabilità dell'imputata e che la sentenza dà atto di come le dichiarazioni siano state acquisite con il consenso delle parti senza che il ricorso al riguardo nulla prospetti; considerato che la doglianza circa la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen. risulta meramente reiterativa posto che la corte di appello ha adeguatamente motivato a p. 4 circa l'insussistenza di fatti di particolare tenuità non punibili ex art. 131 bis cod.pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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art. 131bis cod.pen; Ordinanza — n. 31072/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 14 aprile 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento emessa in data 13 maggio 2021, che aveva condannato Savaia Laura alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole del reato di tentata rapina aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione risulta manifestamente infondato posto che reitera doglianze già esposte dinanzi alla corte di appello e da questa valutate circa l'utilizzabilità nel presente procedimento di dichiarazioni rese da soggetti di nazionalità straniera ritualmente acquisite; considerato peraltro che la valenza probatoria va valutata anche alla luce dei diversi elementi circa la responsabilità dell'imputata e che la sentenza dà atto di come le dichiarazioni siano state acquisite con il consenso delle parti senza che il ricorso al riguardo nulla prospetti; considerato che la doglianza circa la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen. risulta meramente reiterativa posto che la corte di appello ha adeguatamente motivato a p. 4 circa l'insussistenza di fatti di particolare tenuità non punibili ex art. 131 bis cod.pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove ripetute violazioni del diritto degli stranieri censura costituzionale riesame dell'asilo riapertura della pratica modalità e contenuto delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 131bis cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVAIA LAURA nato il 11/03/1995 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; .

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 14 aprile 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento emessa in data 13 maggio 2021, che aveva condannato Savaia Laura alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole del reato di tentata rapina aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione risulta manifestamente infondato posto che reitera doglianze già esposte dinanzi alla corte di appello e da questa valutate circa l'utilizzabilità nel presente procedimento di dichiarazioni rese da soggetti di nazionalità straniera ritualmente acquisite; considerato peraltro che la valenza probatoria va valutata anche alla luce dei diversi elementi circa la responsabilità dell'imputata e che la sentenza dà atto di come le dichiarazioni siano state acquisite con il consenso delle parti senza che il ricorso al riguardo nulla prospetti; considerato che la doglianza circa la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen. risulta meramente reiterativa posto che la corte di appello ha adeguatamente motivato a p. 4 circa l'insussistenza di fatti di particolare tenuità non punibili ex art. 131 bis cod.pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il C nsigliere est Itte- L. ore, Il Presidente i Agos,pnacchio