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Ordinanza — n. 31063/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31063/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31063/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURE ADAMOU nato il 08/08/1990 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 26 settembre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Rimini del 12 ottobre 2021 che aveva condannato Toure Amadou alle pene di legge perchè ritenuto colpevole del delitto di concorso in rapina. Rilevato che i motivi di ricorso con il quale si deducono vizi circa l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod.pen. appaiono manifestamente infondati e reiterativi di questioni di fatto già devolute all'analisi della corte di appello; Considerato infatti che le doglianze che contestano l'affermazione di responsabilità del prevenuto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate nel presente giudizio ed esposte dalla corte di appello alle pagine 5-6 della sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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art. 628 cod.pen, art. 62 bis cod.pen; Ordinanza — n. 31063/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato poi che il motivo in punto art. 62 bis cod.pen. appare anch'esso manifestamente infondato e reiterativo poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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alibi momento del reato testimonianza della vittima commisurazione della pena per rapina tentata rapina verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod.pen
Rilevato che i motivi di ricorso con il quale si deducono vizi circa l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod.pen.
art. 62 bis cod.pen
Rilevato poi che il motivo in punto art. 62 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURE ADAMOU nato il 08/08/1990 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 26 settembre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Rimini del 12 ottobre 2021 che aveva condannato Toure Amadou alle pene di legge perchè ritenuto colpevole del delitto di concorso in rapina. Rilevato che i motivi di ricorso con il quale si deducono vizi circa l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod.pen. appaiono manifestamente infondati e reiterativi di questioni di fatto già devolute all'analisi della corte di appello; Considerato infatti che le doglianze che contestano l'affermazione di responsabilità del prevenuto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate nel presente giudizio ed esposte dalla corte di appello alle pagine 5-6 della sentenza impugnata;

Considerato poi che anche la doglianza in punto attendibilità della persona offesa appare manifestamente infondata e reiterativa posto che il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Rilevato poi che il motivo in punto art. 62 bis cod.pen. appare anch'esso manifestamente infondato e reiterativo poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 I Cons gliere est