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Ordinanza — n. 31062/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new facts regarding recidivism recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31062/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Reinard Mara inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued defects in the recognition of recidivism, but the court found these arguments manifestly unfounded and repetitive of issues already analyzed by the Court of Appeal of Bologna. Consequently, the court upheld the appellate decision reducing the sentence for fraud and rejected the new grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and merely repetitive of factual issues already definitively examined by the appellate court without presenting new elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism recognition defects repetitive arguments rejection appellate court review limits court costs imposition reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINARD MARA nato a RAVENNA il 03/05/1968 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

.E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 19 gennaio 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia del 4 ottobre 2016 riduceva la pena inflitta a Reinard Mara in ordine al contestato reato di truffa. Rilevato che il motivo di ricorso con il quale si deducono vizi circa il riconoscimento della recidiva appare manifestamente infondato e reiterativo di questioni di fatto già devolute all'analisi della corte di appello che ha sottolineato l'accresciuta pericolosità manifestata dalla consumazione del nuovo delitto con valutazione esente da censure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 I Consigliere e Il Preside