Cassation court dismisses appeal against criminal sentence reduction for theft, citing lack of admissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bonaguro Daniele inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a sentence reduction for theft, arguing factual errors and requesting generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as mere complaints lacking specific procedural violations or positive elements required for mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 646 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation cannot be based on mere factual complaints or requests for generic mitigating circumstances absent specific procedural errors or positive evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAGURO DANIELE nato a COGOLLO DEL CENGIO il 16/11/1966 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; .
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 24 maggio 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vicenza del 23 aprile 2019 riduceva la pena inflitta a Bonaguro Daniele in ordine al delitto di cui all'art. 646 cod.pen. a mesi 10 di reclusione ed C 500,00 di multa. Considerato che il primo motivo, che contesta l'affermazione di responsabilità del prevenuto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate nel presente giudizio;
Rilevato poi che il motivo in punto art. 62 bis cod.pen. appare anch'esso manifestamente infondato e reiterativo poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere Il