Cassation court dismisses appeal against conviction for receipt of a check with repeated recidivism and denial of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pasquale De Santis inadmissible, upholding the lower court's conviction for receipt of a check with repeated recidivism. The appellant argued for vices in the recognition of recidivism and the application of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as manifestly unfounded and repetitive, noting the absence of positive elements required for such mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis c.p.; Art. 64 c.p.: The appeal is inadmissible when the grounds regarding recidivism or the denial of generic mitigating circumstances are manifestly unfounded and repetitive of facts already analyzed by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS PASQUALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/02/1961 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 27 aprile 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Parma del 23 febbraio 2021 che aveva condannato De Santis Pasquale alle pene di legge perché ritenuto colpevole del delitto di ricettazione di un assegno con la recidiva reiterata. Rilevato che il motivo di ricorso con il quale si deducono vizi circa il riconoscimento della recidiva appare manifestamente infondato e reiterativo di questioni di fatto già devolute all'analisi della corte di appello che ha sottolineato l'accresciuta pericolosità manifestata dalla consumazione del nuovo delitto con valutazione esente da censure;
Rilevato poi che il motivo in punto art. 62 bis cod.pen. appare anch'esso manifestamente infondato e reiterativo poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere e Il Pre