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Ordinanza — n. 31058/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and reiterative arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31058/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentence length for property damage, but the court found the arguments generic and repetitive of issues already properly addressed by the lower courts. Consequently, the decision upheld the original conviction and penalties without substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds or merely reiterates arguments already adequately examined and dismissed by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity reiterative arguments property damage court costs and fine recidiva nell'infrazione motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRANDREA BRIAN THOMAS nato a MILANO il 30/03/1998 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITTO. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 novembre 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 4 giugno 2021, che aveva condannato Mastrandrea Brian Thomas alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1 in relazione all'art. 625, primo comma, n. 7, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura l'entità della pena base inflitta, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 2, ha ribadito la congruità della pena base irrogata in primo grado in considerazione della pluralità di condotte, del numero di oggetti danneggiati e della personalità dell'imputato, gravato da numerosissimi precedenti per reati violenti e specifici, tenuto altresì conto che proprio il contesto in cui era avvenuto il fatto dimostrava l'insofferenza del prevenuto al qualsiasi regola; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2