Italian Supreme Court dismisses appeal against robbery conviction for manifestly unfounded factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Vincenzo De Giulio's appeal against the Court of Appeal's reduction of his robbery sentence inadmissible. The appellant argued regarding the attribution of responsibility under Article 628 of the Penal Code, but the Court found these complaints to be mere factual grievances lacking legal merit. Consequently, the Court ruled that such arguments are excluded from the scope of the admissibility review at the stage of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Factual complaints regarding the attribution of criminal responsibility are inadmissible in appeals for legality as they constitute mere grievances rather than specific legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIULIO VINCENZO nato a TORINO il 02/06/1971 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte dì Appello di Torino, con sentenza in data 20 settembre 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Torino del 17 giugno 2021, riduceva la pena inflitta a De Giulio Vincenzo in ordine al contestato reato di rapina ad anni 1 e mesi 6 di reclusione. Rilevato che i motivi di ricorso con il quale si deducono vizi circa l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod.pen. appaiono manifestamente infondati e reiterativi di questioni di fatto già devolute all'analisi della corte di appello; Considerato infatti che le doglianze che contestano l'affermazione di responsabilità del prevenuto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate nel presente giudizio ed esposte dalla corte di appello alle pagine 2-3 della sentenza impugnata;
Considerato poi che anche la doglianza in punto attendibilità della persona offesa appare manifestamente infondata e reiterativa posto che il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere e