Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Art. 581 c.p.p. regarding conviction for money laundering.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a failure to meet statutory requirements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, convicted of money laundering, argued for a violation of law and defective reasoning but offered only generic complaints lacking a critical link to the lower court's argumentation. The court ruled that such vague assertions prevent the appellate judge from exercising their supervisory role, necessitating the dismissal of the petition and the imposition of fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal must contain specific grounds linking the alleged error to the facts and reasoning of the lower court; generic complaints without a critical nexus are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WORDJEVIC ZIVAN nato a TARANTO il 24/08/1997 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Taranto, con sentenza del 9 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, pronunciata il 26 ottobre 2021, che aveva condannato Djordjevic Zivan alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il C nsigliere est Il Presi