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Ordinanza — n. 31054/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for phone reception, upholding intent based on illicit source.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31054/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of receiving stolen property. The appellant argued for a negligent charge, but the court found the evidence of the phone's illicit origin sufficient to prove subjective intent. Consequently, the decision confirmed that purchasing from unknown sources outside official channels demonstrates the requisite intent for the crime.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 712 cod. pen.: The crime of receiving stolen property is established when the agent knowingly accepts the risk that the item originated from an illicit source, as purchasing from unknown individuals outside official channels demonstrates the requisite intent.

Parole chiave

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crime of receiving stolen property subjective intent in criminal law illicit source of stolen goods negligence versus intent distinction purchase from unknown individuals prove acquisite illegalmente ricettazione causa illecita

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Rilevato che i due motivi di ricorso con i quali si deducono vizi circa l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.pen.
Art. 712 cod. pen.
anche in relazione alla omessa riqualificazione nell'ipotesi colposa di cui all'art. 712 cod.pen.
art. 648 cod.pen
Rilevato che i due motivi di ricorso con i quali si deducono vizi circa l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.pen.
art. 712 cod.pen
anche in relazione alla omessa riqualificazione nell'ipotesi colposa di cui all'art. 712 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007
Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009
Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC DANI nato il 19/12/1976 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 13 ottobre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Cuneo dell'i marzo 2021, che aveva condannato Nikolic Dani alle pene di legge perché ritenuto responsabile del delitto di ricettazione di un telefono cellulare. Rilevato che i due motivi di ricorso con i quali si deducono vizi circa l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.pen. anche in relazione alla omessa riqualificazione nell'ipotesi colposa di cui all'art. 712 cod.pen. appaiono manifestamente infondati e reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello;

Rilevato infatti che la responsabilità risulta affermata tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità del telefonino di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione). In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

H, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914). E, nel caso di specie, l'acquisto di un telefono cellulare fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, per giunta da soggetto asseritamente ignoto, è certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale:

Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv. 246324) di ricettazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere e r