Italian Supreme Court dismisses appeal as fact-based grievances are inadmissible in legitimacy review proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Gallo Alex inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the grievances regarding his conviction for fraud under Article 640 of the Penal Code were merely factual complaints, which are excluded from legitimacy review. Consequently, the Court of Appeal's confirmation of the lower court's sentencing was upheld without re-examination of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: Factual grievances contesting the finding of criminal responsibility are inadmissible in legitimacy proceedings as they require a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of the Supreme Court's review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO ALEX nato a GATTINARA il 22/11/1997 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 28 settembre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Vercelli del 6 marzo 2020, che aveva condannato Gallo Alex alle pene di legge perché ritenuto responsabile del delitto di truffa. Rilevato che il motivo di ricorso con il quale si deducono vizi circa l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod.pen. appare manifestamente infondato e reiterativo di questioni di fatto già devolute all'analisi della corte di appello; Considerato infatti che le doglianze che contestano l'affermazione di responsabilità del prevenuto, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate nel presente giudizio;
Considerato poi che anche la doglianza in punto subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno appare manifestamente infondata e reiterativa avendo la corte di appello correttamente giustificato detta statuizione sia in relazione ai presupposti di fatto del rilevante danno procurato che con riguardo alle condizioni economiche dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16