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Ordinanza — n. 31050/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on car receiving charge due to unexplained vehicle origin.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31050/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for receiving a stolen vehicle. The appellant argued procedural flaws, but the court found the appeal merely repetitive of facts already analyzed by the Court of Appeal. The decision relied on established precedent that subjective intent in receiving crimes can be inferred from the unexplained origin of the stolen property.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod.pen.; The burden of proof for subjective intent in receiving crimes may be met by the unexplained origin of the stolen item, which logically indicates malicious acquisition without requiring the defendant to prove the vehicle's provenance.

Parole chiave

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crime of receiving stolen vehicle subjective intent burden of proof inadmissible appeal malicious acquisition Cassazione penale guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod.pen.
Rilevato che il motivo di ricorso con il quale si deducono vizi circa l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.pen.
art. 648 cod.pen
Rilevato che il motivo di ricorso con il quale si deducono vizi circa l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANI MARIO nato a BENEVENTO il 04/04/1961 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 4 ottobre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Ivrea del 17 dicembre 2019, che aveva condannato Luciani Mario alle pene di legge perché ritenuto responsabile del delitto di ricettazione di un'autovettura. Rilevato che il motivo di ricorso con il quale si deducono vizi circa l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.pen. appare manifestamente nfondato e reiterativo di questioni di fatto già devolute all'analisi della corte di appello; Rilevato infatti che la responsabilità risulta affermata tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità dell'autovettura di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione).

In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

Il, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Cons