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Ordinanza — n. 31049/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31049/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31049/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOBIANCO VITTORIO nato a PERTOSA il 19/02/1956 avverso la sentenza del 17/04/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 17 aprile 2018, confermava la pronuncia del Tribunale di Torino del 12 febbraio 2015, che aveva condannato Capobianco Vittorio alle pene di legge perché ritenuto responsabile dei delitti di truffa e ricettazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l'improcedibilità dell'azione penale per il reato di truffa, non risulta avanzato in appello e comunque deduce una diversa ricostruzione del fatto quanto all'individuazione della persona offesa non precedentemente dedotta;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31049/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l'improcedibilità dell'azione penale per il reato di truffa, non risulta avanzato in appello e comunque deduce una diversa ricostruzione del fatto quanto all'individuazione della persona offesa non precedentemente dedotta;

Parole chiave

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proroga del termine ritardo ingiustificato dell'azione penale eccezioni processuali tardive rinvio del dibattimento abbandono del procedimento per truffa interruzione della prescrizione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOBIANCO VITTORIO nato a PERTOSA il 19/02/1956 avverso la sentenza del 17/04/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 17 aprile 2018, confermava la pronuncia del Tribunale di Torino del 12 febbraio 2015, che aveva condannato Capobianco Vittorio alle pene di legge perché ritenuto responsabile dei delitti di truffa e ricettazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l'improcedibilità dell'azione penale per il reato di truffa, non risulta avanzato in appello e comunque deduce una diversa ricostruzione del fatto quanto all'individuazione della persona offesa non precedentemente dedotta;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata declaratoria di prescrizione è manifestamente infondato perché non ancora maturata la causa estintiva alla data della sentenza di appello; Ritenuto poi che il motivo avente ad oggetto il difetto di motivazione in punto di omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. reitera doglianze già confutate con corretti argomenti dalla corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023