Italian Court dismisses appeal against conviction for receipt of stolen goods due to factual errors in defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mario Catizone inadmissible, upholding his conviction for the crime of receipt. The appellant argued that the lower court erred in finding intent, but the appellate court had already provided detailed reasoning establishing his liability for receiving stolen iron materials. The Supreme Court rejected these claims as mere factual criticisms rather than legal violations, ruling that the lower courts correctly applied the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals containing only factual criticisms of the lower court's findings without raising distinct legal issues are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATIZONE MARIO nato a MAGISANO il 01/09/1950 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 4 ottobre 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Ivrea in data 28 febbraio 2020 e condannava Catizone Mario alle pene di legge perché ritenuto colpevole del reato di ricettazione. Rilevato che il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità contiene censure di puro fatto a sostegno della tesi difensiva quanto alla insussistenza del dolo di ricettazione benchè la corte di appello con le diffuse argomentazioni esposte alle pp.4-6 abbia dato spiegazione delle plurime ragioni per le quali ritenere il ricorrente responsabile della ricettazione del materiale ferroso sottratto a varie ditte in distinte occasioni temporali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere e&tns Il Presiden