Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to non-proposable ground regarding imputed responsibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Cane's appeal inadmissible because his sole ground regarding the imputed responsibility of the accused was not properly proposed. Although the lower court convicted Cane of embezzlement, the appellate act only criticized the sentencing without explicitly addressing responsibility, which the higher court deemed insufficient to overcome preclusion rules. Consequently, the appeal was rejected, and Cane was ordered to pay court costs and a fine for the procedural fault.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 596 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal based solely on a reference to imputed responsibility within a sentencing critique, without distinct and timely raising of the responsibility issue, is inadmissible as the ground is no longer proposable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANE GIUSEPPE nato a PREMOSELLO-CHIOVENDA il 05/06/1969 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 14 settembre 2022, confermando la pronuncia del Tribunale di Verbania emessa in data 20 maggio 2020, condannava Cane Giuseppe ad anni 1 di reclusione per il reato di appropriazione indebita. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione circa la doglianza sulla responsabilità dell'imputato, appare non proponibile in quanto il semplice riferimento alla responsabilità contenuto nell'atto di appello volto a censurare soltanto il trattamento sanzionatorio non vale ad escludere la preclusione e quindi a rendere deducibili dinanzi a questa corte questioni in punto di responsabilità;
Considerato pertanto che il ricorso risulta avanzato per motivi non più proponibili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere Il Pr