Criminal appeal dismissed; conviction for receiving stolen goods upheld due to subjective intent proven by irregular acquisition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of receiving stolen goods. The appellant argued for a violation of law regarding the evidence of subjective intent, but the court found the conviction based on the defendant's purchase of a phone from an unknown source outside official channels. The court ruled that such irregular acquisition is sufficient to prove the requisite intent for the crime, rejecting the need for the defendant to prove the item's origin.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 712 cod. pen.; The crime of receiving stolen goods is established when the agent consciously accepts the risk that the acquired item has illicit origins, and irregular acquisition from unknown sources serves as sufficient evidence of this subjective intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVASTINI ANTONINO nato a PALERMO il 20/07/1966 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 28 gennaio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Palermo del 10 ottobre 2018, che aveva condannato Ravastini Antonino alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Rilevato che il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità è manifestamente infondato poiché la colpevolezza è stata affermata sulla base della valutazione degli atti in assenza di qualsiasi illogicità; in tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.
H, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.
Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914).E, nel caso di specie, l'acquisto di un telefono cellulare fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, per giunta da soggetto asseritamente ignoto, è certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale:
Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv. 246324) di ricettazione. Rilevato che la mancata individuazione delle modalità di ricezione dei telefoni cellulari esclude la possibilità di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 712 cod.pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consiglier