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Ordinanza — n. 31045/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31045/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision lacked sufficient reasoning, but the Court found this ground legally impermissible in cassation proceedings. The decision emphasized that the appellant failed to specify the exact elements underlying their criticism, violating the requirement for specific grounds under Article 581 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the exact elements constituting the grounds for criticism; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement cassation procedure lack of motivation Criminal Procedure Code motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STUPPIA ANTONIO nato a PALERMO il 28/07/1994 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; t.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITTO. La Corte di Appello di Palermo con sentenza emessa in data 28 aprile 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Palermo del 7 ottobre 2019, che aveva condannato Stuppia Antonio alle pene di legge perché ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'insufficienza di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2023 I Consi