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Ordinanza — n. 31044/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against extortion conviction for offering alternative fact reading.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31044/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giuseppe La Placa's appeal inadmissible, upholding his one-year-and-two-month prison sentence for attempted extortion. The appellant argued for a different interpretation of the evidence to establish his innocence, but the court found this reading manifestly unfounded. The court ruled that appellate courts cannot re-evaluate factual findings, reserving such discretion exclusively for the trial judge who provided a logically sound decision.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Supreme Court lacks the power to re-read factual elements established by the trial judge; the evaluation of evidence is exclusively reserved to the court of first instance, and proposing an alternative factual assessment does not constitute a violation of law.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Factual Evaluation Attempted Extortion Supreme Court Jurisdiction concussione riscossione di pene pecuniarie estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PLACA GIUSEPPE nato a MILANO il 20/02/1982 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 24 novembre 2022, confermando la pronuncia del GIP del Tribunale di Torino emessa il 17 settembre 2020, condannava La Placa Giuseppe ad anni 1 e mesi 2 di reclusione per il reato di tentata estorsione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, appare manifestamente infondato in quanto, a fronte di una doppia condanna conforme di responsabilità, offre una lettura alternativa delle risultanze probatorie non ammissibile dinanzi a questa corte ed invero secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento sottolineando la natura estorsiva delle reiterate richieste di denaro effettuate all'indirizzo dei titolari dell'esercizio commerciale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 16 maggio 2023 Il Consiglier esten ore Il Pr