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Ordinanza — n. 31043/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments already rejected by lower courts on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31043/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint merely reiterated arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court had denied generic mitigating circumstances due to the defendant's lack of financial distress and his history of recidivism and aggravating conduct. The Supreme Court ruled that since the sentencing discretion was properly exercised with sufficient motivation, the appeal lacked novelty and thus failed to meet admissibility requirements.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already examined and rejected by the court of first instance without presenting new arguments or evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds sentencing discretion mitigating circumstances recidivism procedural admissibility Cassation review reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarlo
Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi
Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLFESE SERGIO nato a TORINO il 15/11/1972 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 8 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, pronunciata il 7 settembre 2020, che aveva condannato Molfese Sergio alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagine 5 e 6, ha adeguatamente motivato sia in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando l'assenza di elementi positivamente apprezzabili e indicando quale elemento decisivo del diniego il mancato risarcimento del danno o, quantomeno, l'offerta di una somma che potesse attenuarlo, senza che sia mai stata allegata documentazione da cui potesse evincersi l'asserito dissesto finanziario del prevenuto (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), sia in ordine alla mancata riduzione della pena, a fronte del grave danno cagionato alla p.o. e della condotta susseguente dell'imputato, volta ad aggravare le conseguenze del reato, nonché delle numerosissime condanne per truffa, sostituzione di persona, ricettazione e altre falsità, da cui si desumeva l'evidente inclinazione a delinquere dello stesso; considerato che, in ogni caso, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarlo, Rv. 259142;

Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equìtativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il C nsigliere es