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Ordinanza — n. 31042/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming gross counterfeiting, ruling conviction for trademark infringement is correct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31042/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Barry Alioune Alharadjimou inadmissible, upholding his conviction for trademark infringement. The appellant argued for gross counterfeiting, but the court found his complaints reiterative and misaligned with established jurisprudence regarding the nature of the crime. Consequently, the court ruled that the lower court correctly applied the law without needing to prove actual deception, leading to the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: The crime of trading goods with false marks is a danger offense protecting public trust, not requiring proof of gross counterfeiting or actual deception, while reception and commerce of false-marked goods constitute distinct concurrent crimes.

Parole chiave

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trademark infringement gross counterfeiting danger offense concurrent crimes inadmissible appeal public trust criminal liability contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art.
Art. 648 cod. pen.
239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
art. 474 cod. pen
258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 648 cod. pen
239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013
La Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv.
Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001
Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M.
Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008
218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRY ALIOUNE ALHARADJIMOU nato il 15/07/1974 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 2l settembre 2021, confermando la pronuncia del Tribunale di Palermo del 14 febbraio 2019, condannava Barry Alioune Aharadjimou alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di cui agli artt. 648, 474 cod.pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui si lamenta il mancato riconoscimento della grossolanità della contraffazione appare reiterativo di doglianze adeguatamente vagliate dal giudice di appello il quale ha valorizzato il giudizio di verosimiglianza della contraffazione effettuato da personale esperto.

La Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consig