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Ordinanza — n. 31036/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and reiterative arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31036/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the evidence regarding aggravated robbery, but the court found these arguments merely repetitive of issues already correctly resolved by the lower court. The appellate court had already established the victim's credibility based on surveillance footage and noted the appellant's dangerous personality, rejecting the request for leniency.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and merely reiterates arguments already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments aggravated robbery court costs and fine circostanza attenuante altri capi d'accusa minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO SERGIO nato a NAPOLI il 24/11/1976 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, pronunciata il 30 gennaio 2020, che aveva condannato Ruggiero Sergio alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. Ritenuto che i quattro motivi in cui è articolato il ricorso, con i quali genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina contestato con l'aggravante dell'uso dell'arma nonché in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato come l'attendibilità della persona offesa e la veridicità della sua versione dei fatti trovassero riscontro nella ricostruzione offerta dal teste e nelle immagini delle videocamere di sorveglianza; osservato che il Giudice di appello ha altresì congruamente sottolineato che dal compendio probatorio in atti non era emerso alcun segno positivamente apprezzabile, rilevando, invece, la personalità pericolosa e allarmante dell'imputato - incline alla commissione di reati perpetrati soprattutto a danno di soggetti extra-comunitari, talvolta minori, con approfittamento delle condizioni di difficoltà e/o di debolezza degli stessi - la gravità del fatto e le sue modalità e che, pertanto, non potevano concedersi le circostanze invocate né, comunque, un trattamento sanzionatorio più mite; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il onsigliere este sore ) Il