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Ordinanza — n. 31034/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on SIM card receipt conviction citing lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31034/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for SIM card receipt. The appellant argued for a new legal qualification under Article 648, but the court found this merely repetitive of issues already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the decision was based on the established facts regarding the SIM card's discovery and the appellant's lack of mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 648, Art. 62 bis cod. pen.; The Supreme Court holds that an appeal based on new legal qualifications is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the appellate court without presenting new factual elements or distinct legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility SIM card receipt conviction repetitive legal arguments Article 648 criminal code Article 62 bis mitigation recidiva nell'infrazione ricettazione scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Rilevato che il motivo di ricorso con il quale si deducono vizi circa il mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di ricettazione oggi prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod.pen.
Art. 62 bis cod. pen.
in assenza della ricostruzione delle modalità di ricezione del bene; Rilevato poi che il motivo in punto art. 62 bis cod.pen.
Art. 712 cod. pen.
Considerato che tale valutazione in quanto ancorata a precise circostanze di fatto appare non censurabile nella sede di legittimità; ritenuto ancora che correttamente si escludeva la possibilità di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 712 cod.pen.
art. 648 cod.pen
Rilevato che il motivo di ricorso con il quale si deducono vizi circa il mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di ricettazione oggi prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod.pen.
art. 712 cod.pen
Considerato che tale valutazione in quanto ancorata a precise circostanze di fatto appare non censurabile nella sede di legittimità; ritenuto ancora che correttamente si escludeva la possibilità di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 712 cod.pen.
art. 62 bis cod.pen
in assenza della ricostruzione delle modalità di ricezione del bene; Rilevato poi che il motivo in punto art. 62 bis cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO SANTE nato a BITONTO il 05/06/1967 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; .

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 6 aprile 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Bari del 17 febbraio 2020 che aveva condannato Ruggiero Sante alle pene di legge perché ritenuto colpevole del delitto di ricettazione di una scheda SIM. Rilevato che il motivo di ricorso con il quale si deducono vizi circa il mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di ricettazione oggi prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod.pen. appare puramente reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa respinte nella loro fondatezza in considerazione di plurime circostanze relative al rinvenimento della SIM unitamente ad altri oggetti utilizzabili per la consumazione di fatti illeciti ed alla negativa personalità del ricorrente;

Considerato che tale valutazione in quanto ancorata a precise circostanze di fatto appare non censurabile nella sede di legittimità; ritenuto ancora che correttamente si escludeva la possibilità di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 712 cod.pen. in assenza della ricostruzione delle modalità di ricezione del bene; Rilevato poi che il motivo in punto art. 62 bis cod.pen. appare anch'esso manifestamente infondato e reiterativo poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche risulta esclusa sulla base dei plurimi precedenti con motivazione non sindacabile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 I Consiglieret een re ct Il Presiden