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Ordinanza — n. 31033/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific argumentative flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31033/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the strict requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant merely raised generic complaints regarding the lower court's sentencing and legal qualification without pinpointing specific logical errors in the reasoning. Consequently, the court could not exercise its supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 569, 581 c.p.p.: An appeal against a judgment is inadmissible if it contains only generic grievances lacking specific argumentative flaws or logical inconsistencies that would negatively impact the probative value of the evidence or the severity of the sentence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances lack of specific flaws supervisory role court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 569 c.p.p.
Ritenuto che il ricorso proposto ai sensi dell'art. 569 cod.
Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'eccessività della pena irrogata, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 569 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso proposto ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'omessa valutazione della sussistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'omessa valutazione della sussistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN CHAGRA MOHSEN nato il 09/02/1974 avverso la sentenza del 07/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

. Il GIP presso il Tribunale di Verona, con sentenza del 7 dicembre 2022, ha dichiarato Ben Chagra Mohsen alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina impropria aggravata. Ritenuto che il ricorso proposto ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'omessa valutazione della sussistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'eccessività della pena irrogata, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. poiché, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio e sull'entità della pena inflitta, il ricorrente si limita a eccepire censure generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il Consigliere estee r s e rt,t) Il Presidente