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Ordinanza — n. 31030/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of new grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31030/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Doda Arber and Kardhashi Alket inadmissible. The appellants argued for generic mitigating circumstances, but the court found their arguments repetitive of issues already analyzed by the lower court regarding late compensation. Consequently, the court ruled that the appeals lacked novelty and were procedurally flawed, leading to dismissal and fines.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must present new grounds; repetitive arguments or procedural defects render them inadmissible, subjecting appellants to fines for culpable determination of inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeals inadmissibility generic mitigation procedural defects repetitive arguments court of cassation procedural fines risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DODA ARBER nato il 13/11/1985 KARDHASHI ALKET nato il 26/01/1975 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

. La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 3 giugno 2022, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. presso il Tribunale di Pisa, in data 12 ottobre 2021, nei confronti di Doda Arber e Kardhashi Alket riduceva le pene agli stessi inflitte in ordine ai reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e il secondo anche di lesioni personali aggravate. Rilevato che i motivi dei ricorsi proposti nell'interesse di entrambi gli imputati, con cui si censura la sentenza impugnata in ordine alla omessa concessione delle attenuanti generiche appaiono reiterativi di aspetti già analizzati dal giudice di merito che con valutazione esente da vizi ha sottolineato la tardività dei risarcimenti effettuati solo nell'imminenza della trattazione del giudizio di secondo grado;

Considerato che tale valutazione in quanto collegata a precise circostanze di fatto valutate in assenza di qualsiasi illogicità manifesta appare non sindacabile nella presente sede; ritenuto che solo in data prossima all'udienza è pervenuta rinuncia al ricorso del solo Doda; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consiglie nsore Il Pr