Italian court dismisses appeal as inadmissible due to loss of interest after alternative measure granted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the legal interest to pursue it had vanished. The defense attorney, having previously waived the appeal without the suspect's signature, subsequently documented the granting of an alternative measure that the lower court had rejected. Consequently, the court ruled the litigation unnecessary and exempted the appellant from costs due to the lack of substantive defeat.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 10 and 11 of the Code of Criminal Procedure; An appeal becomes inadmissible if the legal interest to pursue it ceases to exist due to facts subsequent to the filing, such as the granting of an alternative measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILIC NICOLAS nato il 27/06/1977 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che l'impugnazione è divenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, in pendenza del presente giudizio, il difensore, nell'esprimere valida rinuncia all'impugnazione - inefficace perché non sottoscritto dall'indagato (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep.2016, Celso, Rv. 266244 - 01) - ha documentato la concessione al ricorrente della misura alternativa rigettata con il provvedimento impugnato. Tale circostanza ha reso inutile la coltivazione del presente ricorso.
2. Rilevato che l'interesse alla pronuncia sul ricorso per Cassazione è venuto a mancare per causa non imputabile al ricorrente in un momento successivo alla presentazione dello stesso e che, pertanto, alla declaratoria di inammissibilità non consegue né la condanna del ricorrente alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende e ciò per l'assenza di una sostanziale soccombenza del ricorrente. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01; Sez. U., 6/12/96 n. 20 RV. 206168 e 18/7/97 n. 7 RV. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, in Roma 9 marzo 20