Ordinanza — n. 30938/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC TANA nato il 19/10/1981 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSlNI; Rilevato che l'imputata Ahmetovic Tanja ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto con destrezza; Considerato che il ricorso è generico, poiché si esaurisce in meri enunciati privi di ragioni a sostegno, facenti leva, peraltro, sulla carenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. senza indicazione di quale ipotesi, tra quelle contemplate dalla norma, sarebbe configurabile nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30938/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. senza indicazione di quale ipotesi, tra quelle contemplate dalla norma, sarebbe configurabile nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC TANA nato il 19/10/1981 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSlNI; Rilevato che l'imputata Ahmetovic Tanja ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto con destrezza; Considerato che il ricorso è generico, poiché si esaurisce in meri enunciati privi di ragioni a sostegno, facenti leva, peraltro, sulla carenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. senza indicazione di quale ipotesi, tra quelle contemplate dalla norma, sarebbe configurabile nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/