Ordinanza — n. 30936/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMEOLI MAURIZIO nato a NAPOLI il 20/02/1986 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Simeoli Maurizio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è inammissibile è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - giudizio di bilanciamento tra contrapposte circostanze (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); - diniego della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30936/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 3 sentenza impugnata); - diniego della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMEOLI MAURIZIO nato a NAPOLI il 20/02/1986 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Simeoli Maurizio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è inammissibile è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - giudizio di bilanciamento tra contrapposte circostanze (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); - diniego della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05