Ordinanza — n. 30934/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: MINAI SUZANA nato il 25/12/1987 avverso la sentenza del 08/11/2022 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; I Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che ha prosciolto Mihai Suzana dal reato di furto perché estinto per prescrizione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il mancato decorso del termine prescrizionale in ragione della contestazione della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., è generico, poiché omette completamente di indicare le ragioni che avrebbero giustificato il riconoscimento, in concreto, della recidiva non ritenuta dal Tribunale; sul punto va ricordato che la recidiva ha natura facoltativa e che non deve essere espressamente esclusa dal giudice (essendo sufficiente il mero silenzio) - cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30934/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: MINAI SUZANA nato il 25/12/1987 avverso la sentenza del 08/11/2022 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; I Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che ha prosciolto Mihai Suzana dal reato di furto perché estinto per prescrizione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il mancato decorso del termine prescrizionale in ragione della contestazione della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., è generico, poiché omette completamente di indicare le ragioni che avrebbero giustificato il riconoscimento, in concreto, della recidiva non ritenuta dal Tribunale; sul punto va ricordato che la recidiva ha natura facoltativa e che non deve essere espressamente esclusa dal giudice (essendo sufficiente il mero silenzio) - cfr.
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 05