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Ordinanza — n. 30931/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal for theft as arguments merely repeat lower court reasoning without novelty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30931/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Davide Giaconelli and Alessandro Resta inadmissible. The defendants argued against the conviction for theft and the exclusion of an aggravating circumstance, but the court found their arguments were mere repetitions of the appellate court's reasoning without critical analysis or novelty. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 625, comma primo, n. 4 cod. pen.: Appeals that merely reproduce the grounds of the contested judgment without introducing new elements or critical analysis are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of novelty theft conviction aggravating circumstance repetition of arguments furto di minore entità imputazione di furto furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 625, comma primo, n. 4 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018
1), sul rilievo, conforme ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, per cui gli imputati hanno conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, di cui si sono disfatti durante la fuga (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIACONELLI DAVIDE nato a CORATO il 16/05/2000 RESTA ALESSANDRO nato a CORATO il 23/02/2000 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Resta Alessandro e Giaconelli Davide ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto, escludendo però l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen. con conseguente riduzione della pena;

Ritenuto che i due motivi di ricorso sono inammissibili perché costituiscono riproduzione, senza elementi di novità, dei medesimi motivi di gravame senza alcun confronto critico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine a: - esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pagg. 2 e 3); - qualificazione del fatto come tentativo (pag. 1), sul rilievo, conforme ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, per cui gli imputati hanno conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, di cui si sono disfatti durante la fuga (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso