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Sentenza — n. 30928/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30928/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30928/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputato Comodari Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica aggravato da violenza sulle cose. È fondato il primo motivo di ricorso, che eccepisce la mancanza di una condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022. Invero: - a seguito del d. Igs. n. 150 del 2022, il reato di furto in rassegna è divenuto procedibile a querela di parte; - la persona offesa non presentò, all'epoca, una querela; - dalle verifiche effettuate, richiedendo informazioni alla Procura della Repubblica di Locri, non risulta (cfr. nota Procura della Repubblica di Locri del 29 giugno 2023) pervenuta una querela nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30928/2023 — snpen · Corte di Cassazione: È fondato il primo motivo di ricorso, che eccepisce la mancanza di una condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022. Invero: - a seguito del d. Igs. n. 150 del 2022, il reato di furto in rassegna è divenuto procedibile a querela di parte; - la persona offesa non presentò, all'epoca, una querela; - dalle verifiche effettuate, richiedendo informazioni alla Procura della Repubblica di Locri, non risulta (cfr. nota Procura della Repubblica di Locri del 29 giugno 2023) pervenuta una querela nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici legislazione in materia di energia sottrazione di energia risarcimento per atto illecito altri capi d'accusa azione civile
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMODARI GIUSEPPE nato a LOCRI il 23/10/1988 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato Comodari Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica aggravato da violenza sulle cose.

2. È fondato il primo motivo di ricorso, che eccepisce la mancanza di una condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022. Invero: - a seguito del d. Igs. n. 150 del 2022, il reato di furto in rassegna è divenuto procedibile a querela di parte; - la persona offesa non presentò, all'epoca, una querela; - dalle verifiche effettuate, richiedendo informazioni alla Procura della Repubblica di Locri, non risulta (cfr. nota Procura della Repubblica di Locri del 29 giugno 2023) pervenuta una querela nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199.

3. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è improcedibile per difetto di querela. Così decis