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Ordinanza — n. 30927/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30927/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30927/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: CASALE ATTILIO nato a BARI il 10/08/1967 avverso la sentenza del 18/01/2023 del GIUDICE DI PACE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari ricorre avverso la sentenza del giudice di pace di Bari che ha assolto Casale Attilio dal reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizi di motivazione in punto di assoluzione dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio; mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 30927/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizi di motivazione in punto di assoluzione dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio; mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale azione legale a scopo intimidatorio atti impugnabili minaccia alla sicurezza pubblica atto che arreca pregiudizio oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: CASALE ATTILIO nato a BARI il 10/08/1967 avverso la sentenza del 18/01/2023 del GIUDICE DI PACE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari ricorre avverso la sentenza del giudice di pace di Bari che ha assolto Casale Attilio dal reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizi di motivazione in punto di assoluzione dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio; mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 05/