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Ordinanza — n. 30926/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30926/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30926/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLANTE AMELIA ROSINA nato a REGGIO CALABRIA il 29/01/1948 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Violante Amelia Rosina ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il furto di. acqua potabile (aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.), commesso sino al 13 agosto 2010 Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, è manifestamente infondato, in quanto la persona offesa si è costituita parte civile (cfr. in motivazione Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30926/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputata, si esaurisce in mere doglianze in fatto inammissibili in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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furto aggravato furto di lieve entità furto di minore entità abuso di alcol risarcimento per atto illecito reato flagrante
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLANTE AMELIA ROSINA nato a REGGIO CALABRIA il 29/01/1948 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Violante Amelia Rosina ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il furto di. acqua potabile (aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.), commesso sino al 13 agosto 2010 Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, è manifestamente infondato, in quanto la persona offesa si è costituita parte civile (cfr. in motivazione Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino; da ultimo Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto — tenuto conto del termine massimo di prescrizione (pari a dodici anni e sei mesi) e dei periodi di sospensione pari a complessivi 74 giorni (60 giorni per rinvio udienza del 21 gennaio 2015 per impedimento imputato; 14 giorni per rinvio dal 23 settembre 2015 al 7 ottobre 2015 per impedimento imputato) — il termine prescrizionale sarebbe decorso il 28 aprile 2023, data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata;

Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputata, si esaurisce in mere doglianze in fatto inammissibili in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Th Co