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Ordinanza — n. 30925/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30925/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30925/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIRENZE FRANCESCO nato a HECHINGEN( GERMANIA) il 02/11/1969 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSLNI; Rilevato che l'imputato Firenze Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in qualità di amministratore di diritto e poi di fatto della Omniateam scarl, società dichiarata fallita in data 5 aprile 2012;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30925/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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cattiva gestione irregolarità finanziarie ufficiale dei fallimenti omissione della contabilità bancarotta fraudolenta amministrazione delle finanze
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIRENZE FRANCESCO nato a HECHINGEN( GERMANIA) il 02/11/1969 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSLNI; Rilevato che l'imputato Firenze Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in qualità di amministratore di diritto e poi di fatto della Omniateam scarl, società dichiarata fallita in data 5 aprile 2012;

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili perché costituiscono riproduzione, senza elementi di novità, dei medesimi motivi di gravame senza alcun confronto critico con le amplissime argomentazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine a: la qualifica di amministratore di diritto e poi di fatto (pagg. 6 e 7); la responsabilità per i prelievi di denaro dai conti societari (effettuata dal ricorrente personalmente, pagg. 6 e 7); la responsabilità per l'occultamento delle scritture contabili (pagg. 7 e 8); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fall, è manifestamente infondato, poiché è formulato postulando l'accoglimento dei primi due motivi;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso