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Ordinanza — n. 30924/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30924/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30924/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA FABIO nato a ERICE il 03/09/1981 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Messina Fabio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di un rasoio, esclusa l'aggravante della destrezza (capo A), nonché per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 150 del 2011 (capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30924/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Filannino, Rv. 268382; Considerato che il secondo motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6, paragrafo 3.1.); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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furto di lieve entità azione civile riesame dell'entità pena pene e misure pena accessoria perseguimento penale per diffamazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA FABIO nato a ERICE il 03/09/1981 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Messina Fabio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di un rasoio, esclusa l'aggravante della destrezza (capo A), nonché per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 150 del 2011 (capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza di una valida querela, è manifestamente infondato in quanto: - risulta in atti un verbale del 31 dicembre 2018 a cura dei CC di Trapani che, sebbene intestato "denuncia orale", ha natura di querela poiché vi è manifestata espressa volontà punitiva ("ne chiedo la punizione"); - la richiesta di punizione proviene da Genovese Alessia che, pur qualificandosi genericamente come "dipendente" del gruppo "Bruno Euronics", risulta addetta alle vendite in base al racconto del fatto e alla descrizione delle proprie mansioni, come tale legittimata a sporgere querela (cfr.

Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Filannino, Rv. 268382; Considerato che il secondo motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6, paragrafo 3.1.); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così