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Ordinanza — n. 30922/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30922/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30922/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLADONNA LORENZO nato a PALERMO il 10/08/1995 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Belladonna Lorenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di violazione di domicilio aggravato dalla violenza sulle cose Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato e la penale responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30922/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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violazione di domicilio violenza domestica perquisizione domiciliare prove acquisite illegalmente accuse di abuso pretesa abusiva del locatore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLADONNA LORENZO nato a PALERMO il 10/08/1995 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Belladonna Lorenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di violazione di domicilio aggravato dalla violenza sulle cose Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato e la penale responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;

Considerato che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i