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Ordinanza — n. 30920/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for aggravated theft and expulsion order due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30920/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft and severe injuries, arguing against the denial of general mitigating circumstances and the expulsion measure. The court found the appeal manifestly unfounded because the lower court adequately referenced relevant facts and had already addressed the danger posed by the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the appeal is repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded repetitive arguments general mitigating circumstances expulsion measure court costs Cassation procedure causalità del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p., n. 3
Art. 360 c.p.p., n. 4
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAPO ERAND nato il 12/03/1987 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Dapo Erand ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per i reati di furto con strappo pluriaggravato (capo B) e di lesioni gravissime come conseguenza di altro delitto doloso (capo C); Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha espressamente valutato la pericolosità dell'imputato (si veda pag. 7 della sentenza oggetto di ricorso); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso