Ordinanza — n. 30918/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ATIG JAMEL nato il 04/10/1984 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI; Rilevato che l'imputato Ben Atig Jamel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha parzialmente riformato la condanna per vari episodi di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., nonché per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (capo 6); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizic di motivazione in merito alla riconosciuta aggravante della violenza sulle cose, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 30918/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, comma primo, n. 2, cod. pen., nonché per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (capo 6); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizic di motivazione in merito alla riconosciuta aggravante della violenza sulle cose, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ATIG JAMEL nato il 04/10/1984 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI; Rilevato che l'imputato Ben Atig Jamel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha parzialmente riformato la condanna per vari episodi di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., nonché per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (capo 6); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizic di motivazione in merito alla riconosciuta aggravante della violenza sulle cose, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/