Ordinanza — n. 30917/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAAKOUBI HASSEN (CUI 03UZ5PY) nato il 18/02/1987 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROWNI; Rilevato che l'imputato Yaakoubi Hassen ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i due episodi di furto pluriaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza di indizi gravi precisi e concordanti posti a fondamento della penale responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30917/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAAKOUBI HASSEN (CUI 03UZ5PY) nato il 18/02/1987 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROWNI; Rilevato che l'imputato Yaakoubi Hassen ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i due episodi di furto pluriaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza di indizi gravi precisi e concordanti posti a fondamento della penale responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05