Italian court dismisses appeal on theft conviction due to inadmissible late submission and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Surju Suleman inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged a theft conviction based on a clerical error regarding his fingerprint code and alleged procedural flaws in sentencing. The court rejected these claims as manifestly unfounded and noted that the defense's supporting memorandum was submitted too late, violating procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 4, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the submitted memorandum is tardy and fails to introduce new arguments, rendering the main grounds of the appeal void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURJU SULEMAN (CUI 05VNVYW) nato il 06/02/1988 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Surju Suleman (codice univoco identificativo 05VNVYW) ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appel'o di Cagliari ne ha confermato la condanna per il furto di un telefono cellulare, commesso il 20 aprile 2021; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. perché i precedenti penali valutati non sarebbero riferibili all'imputato in quanto il codice identificativo di quest'ultimo è 05VNVYW e non CA018MK, è manifestamente infondato, se non pretestuoso, alla luce delle considerazioni già esposte dalla Corte di appello e dei dati che emergono incontrovertibilmente dal medesimo atto allegato al ricorso: - la sigla CA018MK riportata nel casellario centrale di identità contraddistingue la singola operazione di identificazione mediante rilievo dattilosc:opico eseguita dal gabinetto di polizia scientifica di Cagliari il 20 aprile 2021; - diverse sigle, riportate nel medesimo casellario, indicano le altre specifiche attività della medesima natura espletate dalla polizia scientifica CA0185W, CA0175I, CA016IH, ecc.; - tutte quelle operazioni di identificazione eseguite via via e registrate nel casellario centrale di identità sono all'evidenza associate sempre alla medesima persona, vale a dire l'odierno imputato il cui codice univoco identificativo è 05VNVYW;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, alla entità del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, poiché si fonda sull'assunto, inconsistente, secondo cui detti benefici sarebbero stati negati valorizzando la destrezza e l'elenco dei precedenti dattiloscopici; in realtà l'aggravante della destrezza non è stata contestata né riconosciuta mentre i precedenti dattiloscopici riguardano effettivamente l'imputato;
Ritenuto che la memoria depositata dal difensore a sostegno del ricorso è tardiva (perché trasmessa il 29 giugno 2023), inoltre viene travolta dalla inammissibilità dei motivi principali ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in ogni caso non introduce argomenti nuovi; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle amme