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Ordinanza — n. 30914/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30914/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30914/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALIFI MOHAMED ALI nato il 26/11/1997 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSLNI; Rilevato che l'imputato Khalifi Mohamed Ali ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato tentato furto, aggravato dalla violenza sulle cose (art. 56, 624, 625, comma primo, n. 2, cod. pen.); Considerato che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; si vedano, in particolare: - pagg. 4 e 5 sulla responsabilità - l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato, in possesso di un hard disk appena sottratto; - pag. 5 sulla aggravante della violenza sulle cose - l'imputato si è introdotto nei locali attraverso la rottura di una vetrata; - pag. 5 in merito al diniego delle attenuanti generiche e alla entità della pena - punti sui quali il giudice di merito gode di ampia discrezionalità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30914/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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furto di lieve entità imputazione di furto reato flagrante tentata rapina reati contro il patrimonio rapina qualificata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALIFI MOHAMED ALI nato il 26/11/1997 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSLNI; Rilevato che l'imputato Khalifi Mohamed Ali ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato tentato furto, aggravato dalla violenza sulle cose (art. 56, 624, 625, comma primo, n. 2, cod. pen.); Considerato che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; si vedano, in particolare: - pagg. 4 e 5 sulla responsabilità - l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato, in possesso di un hard disk appena sottratto; - pag. 5 sulla aggravante della violenza sulle cose - l'imputato si è introdotto nei locali attraverso la rottura di una vetrata; - pag. 5 in merito al diniego delle attenuanti generiche e alla entità della pena - punti sui quali il giudice di merito gode di ampia discrezionalità;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i