Ordinanza — n. 30908/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHISLANZONI LUCA nato a LECCO il 05/11/1984 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS[NI; Rilevato che l'imputato Ghislanzoni Luca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.; assolvendo, invece, il ricorrente dal reato di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975 perché il fatto non sussiste e ritenendo il reato di cui all'articolo 707 cod. pen. assorbito nel delitto di furto aggravato con conseguente rideterminazione della pena in anni uno e mesi otto di reclusione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 707 cod. pen; Ordinanza — n. 30908/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso - che si duole della quantificazione della pena- è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3 della sentenza oggetto di ricorso). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHISLANZONI LUCA nato a LECCO il 05/11/1984 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS[NI; Rilevato che l'imputato Ghislanzoni Luca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.; assolvendo, invece, il ricorrente dal reato di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975 perché il fatto non sussiste e ritenendo il reato di cui all'articolo 707 cod. pen. assorbito nel delitto di furto aggravato con conseguente rideterminazione della pena in anni uno e mesi otto di reclusione;
Considerato che l'unico motivo di ricorso - che si duole della quantificazione della pena- è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3 della sentenza oggetto di ricorso). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il