Ordinanza — n. 30903/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGATI NICOLA nato a MISTERBIANCO il 20/02/1960 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI; Rilevato che D'Agati Nicola ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di tentato furto in abitazione; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la inutilizzabilità della querela per violazione dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile in quanto se è vero che non risulta un accordo finalizzato alla acquisizione dell'atto a fini di prova è del pari incontrovertibile che anche espungendo le dichiarazioni della persona offesa dalle fonti di prova, la responsabilità dell'imputato continua ad essere suffragata dagli altri elementi posti in risalto dalla sentenza di condanna (con i quali il ricorrente omette di confrontarsi adeguatamente): l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30903/2023 — snpen · Corte di Cassazione: è in atti la sua immagine, immortalata dalle fotografie, colta mentre "armeggia" alla finestra (pag. 4 sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGATI NICOLA nato a MISTERBIANCO il 20/02/1960 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI; Rilevato che D'Agati Nicola ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di tentato furto in abitazione; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la inutilizzabilità della querela per violazione dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile in quanto se è vero che non risulta un accordo finalizzato alla acquisizione dell'atto a fini di prova è del pari incontrovertibile che anche espungendo le dichiarazioni della persona offesa dalle fonti di prova, la responsabilità dell'imputato continua ad essere suffragata dagli altri elementi posti in risalto dalla sentenza di condanna (con i quali il ricorrente omette di confrontarsi adeguatamente): l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato;
è in atti la sua immagine, immortalata dalle fotografie, colta mentre "armeggia" alla finestra (pag. 4 sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i