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Ordinanza — n. 30902/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30902/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30902/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTI DARIO nato a TORINO il 20/03/1976 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSLNI; Rilevato che l'imputato Monti Dario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione sulla innocuità/grossolanità del falso - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 3 e 4); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 497 bis cod. pen; Ordinanza — n. 30902/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 497 bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione sulla innocuità/grossolanità del falso - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 3 e 4); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esibizione dei documenti d'identità controllo d'identità documenti di viaggio transito per estradizione contravvenzione alla legge sugli stranieri polizia degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 497 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTI DARIO nato a TORINO il 20/03/1976 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSLNI; Rilevato che l'imputato Monti Dario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione sulla innocuità/grossolanità del falso - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 3 e 4); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/07